PROFILIA LOCARNO - STATUTO
NOME – SCOPO – DURATA – SEDE
Art.1
Sotto la denominazione PRO FILIA LOCARNO esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS, la quale esplica la sua attività nel distretto di Locarno.
Art. 2
Lo scopo dell’associazione è quello di aiutare e sostenere le donne, le famiglie ed i bambini in difficoltà, nella regione del Locarnese.
L’associazione è politicamente neutra. L’associazione sostiene inoltre il progetto di Pro Filia Chiasso e Pro Filia Lugano. L’associazione Pro Filia Locarno è affiliata all’associazione Pro Filia Ticino.
Art. 3
La durata dell’associazione è illimitata. La sua sede è a Locarno.
MEMBRI E RESPONSABILITÀ
Art. 4
La qualità di socio si acquista, da parte di ogni persona fisica, giuridica o ente morale, aderendo allo statuto e pagando le quote sociali. Sull’ammissione di un nuovo socio decide il comitato.
Art. 5
I soci e i membri del comitato non rispondono personalmente degli impegni dell’associazione.
Art. 6
I soci e i membri del comitato non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 7
La qualità di socio si perde:
a) Nel caso di mancato pagamento di 3 annualità consecutive delle quote sociali;
b) Per dimissioni;
c) In seguito all’esclusione decisa dall’assemblea, su proposta del comitato, per gravi
motivi.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Comitato
c) Il Revisore dei conti
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9
L’assemblea ordinaria dei soci comprende tutti i membri dell’associazione e si riunisce almeno una volta l’anno. La convocazione, con l’elenco delle trattande, la data e il luogo della riunione, dovrà pervenire ai soci almeno 10 giorni prima per posta ordinaria o elettronica.
Art. 10
Un’assemblea straordinaria può essere convocata, per posta ordinaria o elettronica, in ogni tempo dal comitato o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, ma al minimo 10, con
un preavviso di almeno 10 giorni.Art. 11 Sono di competenza dell’assemblea dei soci:
a) La nomina della presidente e degli altri membri del comitato
b) La nomina del revisore dei conti
c) L’approvazione del rapporto morale e finanziario del comitato e del rapporto del revisore
d) L’approvazione e la modifica dello statuto
e) La decisione in materia di esclusione dei soci dall’associazione
f) Le decisioni riguardanti l’adesione dell’associazione a organizzazioni nazionali o internazionali
g) La decisione sullo scioglimento dell’associazione
h) La decisione di vendere, acquistare, ipotecare immobili, assumere obbligazioni per conto dell’associazione.
Art. 12
Le risoluzioni dell’associazione sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Un socio potrà farsi rappresentare all’assemblea da un altro socio
con regolare delega scritta.
Art. 12 bis
Le comunicazioni dell’associazione ai soci si effettuano per posta ordinaria o elettronica.
IL COMITATO
Art. 13
Il comitato è composto da 5 fino a 9 membri, nominati dall’assemblea. La distribuzione dei compiti, esclusa la presidenza, è facoltà del comitato stesso. All’interno del comitato deve
sempre essere eletto, oltre al presidente, un cassiere ed un segretario. Un assistente ecclesiastico può partecipare alle riunioni del comitato.
Art. 14
Il comitato è eletto per la durata di 4 anni ed è rieleggibile.
Art. 15
Sono di competenza del comitato tutte le funzioni che per legge e per statuto non spettano all’assemblea dei soci.
Art. 16
Il comitato può deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei membri. Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Art. 17 L’associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del presidente con il vicepresidente, il segretario o il cassiere.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 18
L’assemblea dei soci nomina ogni 4 anni un revisore iscritto al registro dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Il revisore è rieleggibile.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 19
Ogni socio è tenuto a versare all’associazione una tassa sociale annua fissata da comitato. L’associazione può accettare doni o legati dai soci o da terzi.
Art. 20
L’esercizio annuale ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.
SCIOGLIMENTO
Art. 21
Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deciso da un’assemblea generale, alla quale siano presenti almeno i due terzi dei soci. La deliberazione di scioglimento deve raccogliere
il voto di almeno due terzi degli intervenuti.
Art. 22
Se l’assemblea generale non può deliberare per mancanza del numero di soci previsto dall’articolo precedente, sarà convocata un’assemblea generale straordinaria, che potrà
deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, purché la deliberazione di scioglimento raccolga la maggioranza dei due terzidei presenti.
Art. 23
In caso di scioglimento, il patrimonio di Pro Filia Locarno sarà devoluto ad un ente con scopi analoghi ed al beneficio dell’esenzione fiscale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Per quanto non previsto nel presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60ss CCS.
Il presente statuto è approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 26.03.2026, abroga quello precedente del 15.11.2017 ed entra immediatamente in vigore.
PRO FILIA LOCARNO
NOME – SCOPO – DURATA – SEDE
Art.1
Sotto la denominazione PRO FILIA LOCARNO esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS, la quale esplica la sua attività nel distretto di Locarno.
Art. 2
Lo scopo dell’associazione è quello di aiutare e sostenere le donne, le famiglie ed i bambini in difficoltà, nella regione del Locarnese.
L’associazione è politicamente neutra. L’associazione sostiene inoltre il progetto di Pro Filia Chiasso e Pro Filia Lugano. L’associazione Pro Filia Locarno è affiliata all’associazione Pro Filia Ticino.
Art. 3
La durata dell’associazione è illimitata. La sua sede è a Locarno.
MEMBRI E RESPONSABILITÀ
Art. 4
La qualità di socio si acquista, da parte di ogni persona fisica, giuridica o ente morale, aderendo allo statuto e pagando le quote sociali. Sull’ammissione di un nuovo socio decide il comitato.
Art. 5
I soci e i membri del comitato non rispondono personalmente degli impegni dell’associazione.
Art. 6
I soci e i membri del comitato non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 7
La qualità di socio si perde:
a) Nel caso di mancato pagamento di 3 annualità consecutive delle quote sociali;
b) Per dimissioni;
c) In seguito all’esclusione decisa dall’assemblea, su proposta del comitato, per gravi
motivi.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Comitato
c) Il Revisore dei conti
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9
L’assemblea ordinaria dei soci comprende tutti i membri dell’associazione e si riunisce almeno una volta l’anno. La convocazione, con l’elenco delle trattande, la data e il luogo della riunione, dovrà pervenire ai soci almeno 10 giorni prima per posta ordinaria o elettronica.
Art. 10
Un’assemblea straordinaria può essere convocata, per posta ordinaria o elettronica, in ogni tempo dal comitato o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, ma al minimo 10, con
un preavviso di almeno 10 giorni.Art. 11 Sono di competenza dell’assemblea dei soci:
a) La nomina della presidente e degli altri membri del comitato
b) La nomina del revisore dei conti
c) L’approvazione del rapporto morale e finanziario del comitato e del rapporto del revisore
d) L’approvazione e la modifica dello statuto
e) La decisione in materia di esclusione dei soci dall’associazione
f) Le decisioni riguardanti l’adesione dell’associazione a organizzazioni nazionali o internazionali
g) La decisione sullo scioglimento dell’associazione
h) La decisione di vendere, acquistare, ipotecare immobili, assumere obbligazioni per conto dell’associazione.
Art. 12
Le risoluzioni dell’associazione sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Un socio potrà farsi rappresentare all’assemblea da un altro socio
con regolare delega scritta.
Art. 12 bis
Le comunicazioni dell’associazione ai soci si effettuano per posta ordinaria o elettronica.
IL COMITATO
Art. 13
Il comitato è composto da 5 fino a 9 membri, nominati dall’assemblea. La distribuzione dei compiti, esclusa la presidenza, è facoltà del comitato stesso. All’interno del comitato deve
sempre essere eletto, oltre al presidente, un cassiere ed un segretario. Un assistente ecclesiastico può partecipare alle riunioni del comitato.
Art. 14
Il comitato è eletto per la durata di 4 anni ed è rieleggibile.
Art. 15
Sono di competenza del comitato tutte le funzioni che per legge e per statuto non spettano all’assemblea dei soci.
Art. 16
Il comitato può deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei membri. Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Art. 17 L’associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del presidente con il vicepresidente, il segretario o il cassiere.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 18
L’assemblea dei soci nomina ogni 4 anni un revisore iscritto al registro dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Il revisore è rieleggibile.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 19
Ogni socio è tenuto a versare all’associazione una tassa sociale annua fissata da comitato. L’associazione può accettare doni o legati dai soci o da terzi.
Art. 20
L’esercizio annuale ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.
SCIOGLIMENTO
Art. 21
Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deciso da un’assemblea generale, alla quale siano presenti almeno i due terzi dei soci. La deliberazione di scioglimento deve raccogliere
il voto di almeno due terzi degli intervenuti.
Art. 22
Se l’assemblea generale non può deliberare per mancanza del numero di soci previsto dall’articolo precedente, sarà convocata un’assemblea generale straordinaria, che potrà
deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, purché la deliberazione di scioglimento raccolga la maggioranza dei due terzidei presenti.
Art. 23
In caso di scioglimento, il patrimonio di Pro Filia Locarno sarà devoluto ad un ente con scopi analoghi ed al beneficio dell’esenzione fiscale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Per quanto non previsto nel presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60ss CCS.
Il presente statuto è approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 26.03.2026, abroga quello precedente del 15.11.2017 ed entra immediatamente in vigore.
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